Smaltimento toner: come evitare le sanzioni
Non tutti sanno che i toner o le cartucce esauste delle proprie stampanti vanno smaltite o gestite a norma di legge e che si rischiano conseguenze penali in caso di inadempienze.
Il D.Lgs 152/06 ex D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) obbliga tutti i titolari di partita iva (senza nessuna eccezione) ad una corretta gestione dei rifiuti esausti da stampa informatica (comunemente toner esausti) prodotti con le proprie stampanti.
La legge prevede che il produttore del rifiuto sia responsabile per tutto il ciclo di smaltimento toner, che inizia dal momento in cui viene sostituito il toner e finisce nel momento in cui si ha la prova documentata del suo corretto smaltimento.
Ci sono stati molti casi di sanzioni, non è una tematica da sottovalutare
Le responsabilità dello smaltimento spettano sempre all’utilizzatore finale della stampante/fotocopiatore, che incorre sempre in rischi.
In quali rischi stai incorrendo?
Abbiamo elencato qui di seguito i rischi legati ai più comuni comportamenti delle aziende.
“Smaltisco i miei toner esausti in discarica”
I rifiuti esausti di stampa non posso essere smaltiti in discarica dalle aziende, ma solo dai privati (legge 152/2006 e 125/2015).
E’ vietato il trasporto dei rifiuti di stampa con mezzi aziendali senza apposita autorizzazione, pena il sequestro del mezzo.
In azienda è necessario tenere traccia del corretto smaltimento a norma di legge dei toner acquistati con apposita modulistica compilata.
“Ho i fotocopiatori a noleggio, quindi lo smaltimento non spetta a me”
La responsabilità del corretto smaltimento non è del proprietario dei fotocopiatori, ma dell’utilizzatore del bene (D.Lgs 116/2014).
Il locatore può farsi carico di questa responsabilità, sollevando quindi l’utilizzatore dall’adempimento, solo a fronte di una dichiarazione di manleva con valore legale.
“Ho una società specializzata che si occupa di tutto”
Il professionista che stampa è obbligato a gestire SISTRI, analisi chimica dei rifiuti, registro carico e scarico, CER, FIR e MUD (legge 152/2006).
L’onere di nominare un trasportatore autorizzato, di verificarne le autorizzazioni e di vigilare circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso un sito conosciuto e verificato spetta sempre a chi stampa.
L’utilizzatore è responsabile di eventuali errori nel corso della procedura e del rispetto delle evoluzioni legislative.
Il mancato o parziale adempimento degli obblighi di legge in materia, comporta sanzioni amministrative fino a € 92.962,00 e sanzioni penali a carico del Titolare o dell’amministratore Delegato dell’azienda.
Qual è l’iter corretto da seguire per smaltire correttamente i toner?
Secondo la normativa per lo smaltimento toner, al momento del ritiro l’azienda deve ricevere la prima copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) che certifica l`avvenuta presa in carico del rifiuto.
Il formulario d’identificazione rifiuti si compone di 4 copie:
- la prima resta al produttore del rifiuto
- le altre tre copie sono prese in consegna dal trasportatore per tutta la durata del trasporto fino al conferimento ad impianto autorizzato
- la seconda copia rimane all’operatore dell’impianto di recupero/smaltimento
- la terza viene mantenuta dal trasportatore
- la quarta deve essere restituita al produttore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall’impianto di conferimento.
Il produttore del rifiuto dovrà conservare questo documento per 5 anni, segnalando dove è conservato e indicare sullo stesso, nello spazio riservato alle annotazioni, l’esonero dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
E’ possibile occuparsi personalmente di adempiere a tutti gli oneri oppure delegare il tutto a terzi. Il mancato o parziale adempimento degli obblighi di legge in materia, comporta sanzioni amministrative fino a € 92.962,00 e sanzioni penali a carico del Titolare o dell’amministratore dell’azienda.